BONUS E AGEVOLAZIONI DEL SOSTEGNI-TER

 

Nuovi contributi a fondo perduto e crediti d’imposta

 

Il decreto Sostegni-ter (D.L. 4 del 27 gennaio 2022) è approdato in Gazzetta Ufficiale, con una serie di novità, tutte con il fine di dare un ulteriore aiuto alle imprese che stanno ancora subendo gli effetti negativi delle restrizioni per l’epidemia da Covid-19.

 

Tra queste le più significative riguardano discoteche e sale da ballo, attività di commercio al dettaglio, ma anche imprese che operano nel settore della ristorazione, parchi tematici, piscine: la platea di beneficiari è una fotografia dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.

 

Locazioni per le imprese turistiche

Ripristinato, per le sole imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator), il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo introdotto, anch’esso, dal decreto “Rilancio” per aiutare gli esercenti attività d’impresa, arte o professione colpiti dagli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica (art. 28 del D.L. n. 34/2020).

Il decreto Sostegni-ter ripropone l’agevolazione, esclusivamente per le imprese turistiche, in riferimento ai canoni versati per ciascuno ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a condizione che si sia subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese (gennaio, febbraio e marzo) del 2019.

La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, si applicano le regole dettate dal Temporary framework (vedi, sul sito della Camera dei deputati, “Gli aiuti di Stato nell’epidemia da Covid 19: il quadro europeo”); a tal fine, il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” di quel documento andranno attestati, da parte degli operatori interessati, tramite apposita autodichiarazione da presentare all’Agenzia delle entrate. Quest’ultima, entro trenta giorni dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del “Sostegni-ter”) dovrà stabilire, con proprio provvedimento, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni.

 

Misure per le attività chiuse

L’art. 1 prevede un doppio intervento a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino al 31 gennaio 2022. In particolare, il comma 1 stanzia 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

Al comma 2, invece, si prevede - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 - la sospensione dei versamenti:

- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

- relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Commercio al dettaglio settore moda

Anche il settore del commercio è destinatario di specifiche agevolazioni. In primo luogo, l’art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero.

Nel caso in cui le risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

La comunicazione per la fruizione del credito spettante in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 andrà presentata tra il 10 maggio e il 10 giugno 2022 (provvedimento 28 ottobre 2021).

 

Investimenti pubblicitari nello sport

Il decreto Sostegni-ter, allo scopo di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021 per contenere la diffusione dell’epidemia (abbassamento della percentuale di capienza del pubblico negli impianti, incremento dei prezzi dell’energia, effettuazione dei test antigenici, sanificazioni, eccetera), stanzia un importo complessivo di 20 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022.

Per il primo trimestre 2022 è confermato il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari (sponsorizzazioni incluse), ossia promuovono la propria immagine o i propri prodotti e servizi, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e svolgenti attività sportiva giovanile, escluse quelle che applicano il regime forfetario ex legge 398/1991.

Spetta per gli investimenti di importo complessivo non inferiore a 10mila euro - effettuati necessariamente con versamento bancario o postale ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari - e rivolti a soggetti che nel 2019, in Italia, hanno prodotto ricavi per almeno 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni.

L’istanza per accedervi va presentata al dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (regolamenti Ue nn. 1407/2013 e 1408/2013), è utilizzabile solo in compensazione (codice tributo “6954” - risoluzione 69/2021).

 

Bonus investimenti 4.0

L’art. 10 - intervenendo sull’art. 1, co. 1057-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), inserito dalla lettera b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) - modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sono agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. La norma prevede che, per quel periodo, il credito d’imposta spetti in misura diversa a seconda dell’ammontare della spesa:

-         20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

-         10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;

-         5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni.

Il decreto Sostegni-ter incrementa tale massimale, portandolo a 50 milioni di euro, ma soltanto per alcuni specifici investimenti, quelli inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica. Sarà un decreto interministeriale (Sviluppo economico, Transizione ecologica, Economia e finanze) a individuare gli investimenti ammessi al nuovo, maggiorato, plafond, cioè quelli per i quali il bonus spetta nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni.

 

Imprese energivore

Istituito un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 20% delle spese sostenute, in favore delle imprese “energivore”, cioè a forte consumo di energia elettrica (decreto Mise 21 dicembre 2017), per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Spetta ai soggetti che nell’ultimo trimestre del 2021 hanno mediamente subìto un incremento del costo per kWh (al netto di imposte ed eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Il bonus è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007; articolo 34, legge n. 388/2000).

Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). E’ cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che, considerata anche la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non venga superato il costo sostenuto.

All’art. 16, invece, si prevede che, dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.

 

Settore cultura

Arrivano nuove risorse anche per il settore della cultura. In particolare, il co. 1 dell’art. 8 incrementa di 75 milioni di euro, per l’anno 2022, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo ex art. 89, c. 1, del D.L. n. 18/2020, di cui 50 milioni per la parte corrente e 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

Il successivo comma 2, invece, assegna 30 milioni di euro a favore del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali ex art. 183, c. 2, D.L. n. 34/2020, rivolto al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre.

Viene inoltre prorogato fino al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi (comma 3).

 

 

04/03/2022

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.